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12° Campionato Italiano

21 - 22 Aprile 2012

12° Campionato Italiano Lancio del Formaggio a Coppie Rignano sull’Arno (FI)

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Statuto
Lo statuto dell'associazione PDF Stampa E-mail

STATUTO della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

denominata A.S.D. TIRO DEL CACIO – TORRI

Articolo 1 – Finalità

E’ costituita con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, una Società Sportiva dilettantistica denominata A.S.D. TIRO DEL CACIO – TORRI con sede legale nel comune di RIGNANO SULL’ARNO (FI). L’Associazione o Società Sportiva è istituita in armonia con quanto disposto dall’Art. 90 punto 6 ter e 18 bis della legge 27.12.02 n. 289 modificato dal decreto legge 22.03.04 n. 72 convertito in legge 21.05.04 n. 128. La Società Sportiva è soggetto dell’ordinamento sportivo e quindi esercita con lealtà sportiva la propria attività osservando i princìpi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. (art. 29 comma 4^ Statuto CONI).

La Società non ha scopo di lucro ed ha per fine la pratica e l’incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla FIGeST – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali attraverso:

 

a) la promozione, lo sviluppo e la pratica degli sport tradizionali sia per l’esercizio fisico dei giocatori nonché per un miglior impiego del tempo libero, mettendo in primo piano il rispetto delle persone e della loro integrità fisica e morale; b) la promozione dell’attività di ricerca e di studio approfondendone i contenuti agonistici ludici e culturali; c) ogni iniziativa idonea a favorire l’attività ludica e sportiva in genere, tra gli associati:

La Società, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell’attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei. La Società non può svolgere attività diverse da quelle statutarie ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. La Società, ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera b del D. L. 23.07.99 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, quale affiliata alla FIGeST si obbliga a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIGeST stessa (delib. N. 1273 del 15-07-04 C. N. Coni).

Il colore sociale è BLU E BIANCO; Il logo della Società è rappresentato da due TORRI e due GIGLI BIANCHI IN CAMPO BLU.

La Società ha sede legale nel comune di RIGNANO SULL’ARNO (FI).

 

Articolo 2 - Soci

La Società è composta da Soci:

a) FONDATORI, coloro che hanno fondato la Società. b) BENEMERITI, coloro che per opere, donazioni, o cariche rivestite in seno alla Società, hanno dato ad essa un notevole contributo. Sono nominati dalla Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo: c) EFFETTIVI, coloro che, maggiorenni, previa richiesta di appartenenza alla Società, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta come presentazione da un Socio effettivo; d) SOSTENITORI, coloro che versano annualmente contributi aggiuntivi in favore della Società; e) ATLETI, coloro che in possesso della tessera federale, svolgono attività agonistica ed amatoriale in favore della Società. I Soci Atleti potranno godere di particolare assistenza da parte della Società e supporto per l’attività sportiva. La tessera federale vincola l’atleta alla Società secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla FIGeST. L’ammissione alla Società da parte dell’aspirante socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile, la cui decisione non è ammesso appello. Non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati alla Società con carattere di temporaneità. I prevalenti criteri per l’ammissione degli aspiranti soci sono quelli di dichiarata adesione a perseguire gli scopi e l’attività della Società Sportiva e di avere una reputazione di buoni princìpi. Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome della Società ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che la Società può offrire.

Il socio cessa di appartenere alla Società per: a) dimissioni volontarie o decesso; b) morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo, I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote arretrate; c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Società, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo della Società. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea Generale dei soci in seduta ordinaria. Il socio radiato non può essere riproposto. E’ ammessa la sanzione della sospensione per azioni meno gravi, lesive della Società che sarà comminata dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo sulla radiazione e sulla sospensione sono impugnabili entro 30 giorni davanti Giurì d’Onore di cui all’art. 11, oppure davanti agli Organi di Giustizia Federale.

 

Articolo 3 – Entrate e patrimonio sociale

Le entrate della Società sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dai contributi e dalle elargizioni dei Soci, di terzi o Enti pubblici o privati; c) da ogni altra entrata, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali. Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara; b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti; c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti alla Società stessa; d) da donazioni, lasciti o successioni; L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Gli eventuali utili di gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività istituzionale della Società. Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati. I Soci che a seguito di invito scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale. Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali per oltre 60 giorni comporterà la cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

 

Articolo 4 - Organi Sociali

Gli organi sociali sono: a) L’Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria); b) Il Presidente; c) Il Consiglio Direttivo; d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

 

Articolo 5 - Assemblea

L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Società ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea Generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di marzo, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio di previsione. L’Assemblea Generale in seduta straordinaria dei Soci può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, o su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci presentando domanda al Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tutte le convocazioni debbono avvenire a mezzo lettera scritta ed avviso pubblico presso la sede sociale.

 

Articolo 6 - Partecipazione all’Assemblea

Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti i Soci fondatori, effettivi, sostenitori ed atleti (art. 2 lettere a, c, d, e del presente Statuto) in regola con gli obblighi associativi e che abbiano un’anzianità di iscrizione in qualità di Socio di almeno 6 mesi. I Soci hanno diritto al voto solo coloro che hanno un’età superiore di 16 anni. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante apposita delega scritta. Nessun socio può avere più di due voti compreso il suo. Possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto anche i Soci benemeriti.

 

Articolo 7 - Convocazione

La convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso scritto da inviarsi ai Soci, almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti. Per le Assemblee elettive, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei Soci. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti. Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci. Per lo scioglimento della Società occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati che costituiscono almeno i due terzi di tutti i Soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest’ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori della Società a tal uopo eletto dall’Assemblea stessa. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo di fungere da segretario nell’assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni dell’assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolando tutti i Soci ancorchè assenti o dissenzienti.

 

Articolo 8 - Attribuzione dell’ Assemblea

L’Assemblea Generale dei Soci, in seduta ordinaria: a) discute ed approva la relazione morale, tecnica, economica e finanziaria sull’attività dell’anno sociale trascorso; b) approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposti dall’organo competente; c) elegge tra tutti i Soci, con votazione segreta e disgiunta, Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione della Società. In caso di pari iscrizione alla Società, risulta eletto il più anziano di età; d) approva i programmi dell’attività da svolgere e le relative modifiche; e) nomina i Soci benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo. f) delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione di Soci; g) decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all’ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita della Società;

L’Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria: a) delibera le modifiche statutarie; b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria; c) provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente statuto; d) delibera sullo scioglimento della Società.

 

Articolo 9 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Società, sovrintende a tutta l’attività della stessa Società e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente più anziano in carica, ovvero in caso di parità da quello più anziano di età. Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l’altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell’urgenza tali da legittimare l’intervento.

 

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di 4 Consiglieri, eletti dai Soci. Essi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili; in sede di Assemblea potrà essere aumentato il numero dei consiglieri. Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare da parte della Società o della FIGeST sono liberamente eleggibili quali componenti degli Organi amministrativi della Società. Il Consiglio Direttivo, i cui componenti dovranno tutti essere tesserati alla FIGeST tra le varie categorie dei Soci, elegge tra i propri membri il Vice Presidente ed il Segretario della Società. Si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza. Il Segretario assicura l’esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui la Società cessi di appartenere alla FIGeST saranno personalmente e solidalmente responsabili per il pagamento di quanto dovuto alla FIGeST. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti, l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica della Società. Tra l’altro il Consiglio Direttivo: a) predispone il conto economico e finanziario, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea generale ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull’attività sociale ed i programmi dell’attività da svolgere; b) stabilisce la data dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convoca l’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta lo reputi necessario; c) da esecuzione alle delibere dell’Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione; d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l’ordinamento dell’attività sociale; e) approva i programmi tecnici ed organizzativi della Società; f) amministra il patrimonio sociale, gestisce la Società e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’ Assemblea; g) propone all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci la nomina dei Soci Benemeriti; h) stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento alla Società; i) delibera sulle proposte di radiazione. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi nazionali e territoriali della FIGeST. E’ fatto espresso divieto alla Società di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione in natura, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, a Soci o componenti di organi direttivi e/o di controllo per l’attività svolta all’interno della Società, avendo tutte le cariche sociali carattere onorario. I Soci così nominati avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse della Società. Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, in numero inferiore alla metà, il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro dei consiglieri mancanti per cooptazione tra i primi dei non eletti, fino alla prima assemblea Ordinaria utile, che dovrà provvedere all’elezione dei membri cessati. Le dimissioni del Presidente della Società o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, anche non contemporanee, comportano la decadenza di tutto lo stesso Consiglio Direttivo e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell’Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l’ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria. In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l’intero Consiglio Direttivo, Il Vice Presidente, o il consigliere più anziano di carica, assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall’evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche. Qualora l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci non approvi i conto consuntivo e/o la relazione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo, il Presidente e l’intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla riunione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci effettivi che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni.

 

Articolo 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i Soci dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica quanto i componenti il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori suffragi. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi, il quarto della graduatoria è nominato supplente. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente. In caso di dimissioni o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla data di scadenza naturale di tutte le cariche sociali. Il Collegio esercita la vigilanza sulla amministrazione della Società ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci. Deve inoltre vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni. In caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio, nel corso del mandato, subentra il revisore supplente.

 

Articolo 12 - Approvazione del bilancio

L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all’approvazione il consuntivo conto economico e finanziario e il preventivo finanziario per l’anno in corso. E’ fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, durante la vita della Società, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o la distribuzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge. Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell’attività sociale. I conti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede della Società nei 10 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione. Copia del Verbale dell’Assemblea deve essere trasmessa al Presidente Provinciale FIGeST.

 

Articolo 13 - Incompatibilità

Le cariche elettive sono incompatibili con la qualifica di Tecnico Federale o Giudice di gara. In base all’art. 90 punto 6 ter della Legge 27.12.02 n. 289, i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la stessa carica in altre Società Sportive nell’ambito della FIGeST o nell’ambito della stessa disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva. La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.

 

Articolo 14 - Clausola compromissoria

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari e della FIGeST, le deliberazioni e le decisioni degli Organi Federali, nonché la normativa del CONI. I Soci si impegnano altresì a non adire alle vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione all’attività societaria o nei confronti della Società.

 

Articolo 15 - Giurì d’Onore

Tutte le controversie fra Società ed i Soci e fra gli stessi Soci sono sottoposte al giudizio di un Giurì d’Onore costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la presidenza, nominato dai primi due in accordo ed in mancanza di accordo, dal Presidente del Comitato Provinciale FIGeST o in sua vece dal Presidente Federale. Al Giurì d’Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. In caso di mancata accettazione e/o esecuzione del lodo le parti accederanno agli Organi Federali con le procedure previste dall’apposito Regolamento di Giustizia.

Articolo 16 - Scioglimento della Società

Lo scioglimento della Società è deliberato a maggioranza assoluta dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i due terzi dei Soci. Così pure la richiesta dell’Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento della Società deve essere presentata da almeno i due terzi dei Soci, con esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento della Società, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, delibera sul patrimonio sociale che può essere, salvo diversa destinazione disposta dalla legge, devoluto alla FIGeST o ad altra Società con finalità sportiva, ai sensi dell’art. 90 punto 6 ter lettera h legge 27.12.02 n. 289 e successive modifiche. Copia del verbale dell’ Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento della Società e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato alla FIGeST. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari.

 

Articolo 17 - Norme integrative

Il presente Statuto approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, appositamente convocata per il giorno 8 Dicembre 2007, deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della Società, ed entra in vigore allo scadere del trentesimo giorno di trasmissione alla FIGeST, qualora da parte della Federazione non siano pervenute osservazioni o sospensioni.

Eventuali modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell’ Assemblea Generale Straordinaria dei Soci alla FIGeST per la loro approvazione.

Per tutto quanto in esso non contemplato, vigono lo Statuto e le normative della Federazione Giochi e Sport Tradizionali (FIGeST) in quanto applicabili.

 

Data 8 Dicembre 2007

il Segretario
Sinatti Giovanni

il Presidente
Saporito Filippo